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[1]All'art. 1-Sub 20 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma sono aggiunte le parole «e non potra' essere inferiore a L. 1500»;
- b)al secondo comma e' sostituito il seguente:
[2]«Pero' nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alla lettera c) dell'art. 17, la pensione da liquidarsi al sanitario non potra' essere inferiore a L. 2000, mentre nel caso di cessazione dal servizio nelle circostanze di cui alla lettera d) dell'articolo stesso, la pensione non potra' essere inferiore a L. 5000»;
- c)nell'ultimo comma alla parola « dodicimila » e' sostituita la parola «venticiquemila».
Testo in vigore dal 12 maggio 1927 al 30 gennaio 1929
