Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali postali telegrafici (quadro I della tabella B) procedono nel ruolo dallo stipendio di L. 1200 fino a quello di L. 2700 per aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno e dallo stipendio di L. 2700 fino a quello di L. 3600 per aumenti quinquennali di L. 300 ciascuno. Da L. 3600 a 4000 l'aumento e' pure quinquennale.17

[2]Gli ufficiali postali telegrafici, che superano l'esame al posto di capo d'ufficio, secondo le norme del regolamento, e non possono ottenere subito la promozione a capo d'ufficio, ne conservano il diritto anche se, per maturarsi di successivi quadrienni o quinquenni, dovessero trovarsi, al momento del passaggio, con stipendio superiore a L. 3000. In questo caso entrano nel quadro III della tabella B, al posto corrispondente al loro stipendio ed in mancanza della corrispondenza a quello immediatamente superiore.

[3]Gli ufficiali postali telegrafici, conservano il diritto di adire ai futuri esami finche' non hanno raggiunto lo stipendio di L. 3000.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 giugno 1911, n. 575

17

La L. 25 giugno 1911, n. 575 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il primo comma degli articoli 2, 4, 7, 8, 10, 11 e 12 della legge 19 luglio 1907, n. 515, resta modificato o soppresso in conformita' delle variazioni apportate con le tabelle organiche annesse alla presente legge".

Testo in vigore dal 16 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 luglio 1911.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 giugno 1911, n. 575

    La L. 25 giugno 1911, n. 575 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il primo comma degli articoli 2, 4, 7, 8, 10, 11 e 12 della legge 19 luglio 1907, n. 515, resta modificato o soppresso in conformita' delle variazioni apportate con le tabelle organiche annesse alla presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-19;515~art4 · fonte del testo

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