Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1907 al 16 luglio 1911. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali postali telegrafici (quadro I della tabella B) procedono nel ruolo dallo stipendio di L. 1200 fino a quello di L. 2700 per aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno e dallo stipendio di L. 2700 fino a quello di L. 3600 per aumenti quinquennali di L. 300 ciascuno. Da L. 3600 a 4000 l'aumento e' pure quinquennale.
[2]Gli ufficiali postali telegrafici, che superano l'esame al posto di capo d'ufficio, secondo le norme del regolamento, e non possono ottenere subito la promozione a capo d'ufficio, ne conservano il diritto anche se, per maturarsi di successivi quadrienni o quinquenni, dovessero trovarsi, al momento del passaggio, con stipendio superiore a L. 3000. In questo caso entrano nel quadro III della tabella B, al posto corrispondente al loro stipendio ed in mancanza della corrispondenza a quello immediatamente superiore.
[3]Gli ufficiali postali telegrafici, conservano il diritto di adire ai futuri esami finche' non hanno raggiunto lo stipendio di L. 3000.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 luglio 1911
