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[1]I vice segretari (quadro I della tabella A) procedono nel ruolo da L. 1500 a L. 3000 per aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno, mono l'ultimo che e' sessennale, e da L. 3000 a L. 4000 per aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.17
[2]I vice segretari a L. 2000 e 2500 che, superano l'esame al posto di segretario, secondo le norme stabilite dal regolamento, quando non possano ottenere subito la promozione a segretario, ne conservano il diritto anche se, per il maturarsi di successivi quadrienni o quinquenni dovessero trovarsi, al momento del passaggio, con stipendio superiore a L. 3000; in questo caso entrano nel grado di segretario al posto corrispondente al loro stipendio.
[3]I vice segretari conservano il diritto di adire ai futuri esami finche' non hanno raggiunto lo stipendio di L. 3000.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 giugno 1911, n. 575
17La L. 25 giugno 1911, n. 575 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il primo comma degli articoli 2, 4, 7, 8, 10, 11 e 12 della legge 19 luglio 1907, n. 515, resta modificato o soppresso in conformita' delle variazioni apportate con le tabelle organiche annesse alla presente legge".
Testo in vigore dal 16 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
