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[1]I vice segretari (quadro I della tabella A) procedono nel ruolo da L. 1500 a L. 3000 per aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno, mono l'ultimo che e' sessennale, e da L. 3000 a L. 4000 per aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.
[2]I vice segretari a L. 2000 e 2500 che, superano l'esame al posto di segretario, secondo le norme stabilite dal regolamento, quando non possano ottenere subito la promozione a segretario, ne conservano il diritto anche se, per il maturarsi di successivi quadrienni o quinquenni dovessero trovarsi, al momento del passaggio, con stipendio superiore a L. 3000; in questo caso entrano nel grado di segretario al posto corrispondente al loro stipendio.
[3]I vice segretari conservano il diritto di adire ai futuri esami finche' non hanno raggiunto lo stipendio di L. 3000.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 luglio 1911
