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[1]La retribuzione dei vuotacassette e dei portapieghi e portalettere suburbani (agenti subalterni fuori ruolo) varia da un minimo di L. 700 ad un massimo di L. Gli agenti subalterni fuori ruolo, passando in ruolo, sono nominati vicecommessi a L. 900. Il passaggio ha luogo nel primo giorno del mese successivo a quello in cui gli agenti stessi compiono due anni di servizio fuori ruolo, purche' in questo periodo non siano incorsi nella censura o, per due volte, nel rimprovero solenne.27a
[2]La censura ritarda il passaggio in ruolo di un anno e il rimprovero solenne lo ritarda di sei mesi.
[3]Sono esclusi dal passaggio in ruolo gli agenti che abbiano subito punizioni disciplinari superiori alla censura o che siano incorsi per piu' di due volte nella censura o per piu' di quattro volte nel rimprovero solenne.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 luglio 1913, n. 887
27aLa L. 11 luglio 1913, n. 887 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli agenti subalterni fuori ruolo, di cui all'art. 18 della legge 19 luglio 1907, n. 515, faranno passaggio in ruolo nel primo giorno del mese successivo a quello in cui gli agenti stessi abbiano compiuto un anno di effettivo servizio fuori ruolo nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, purche' in questo periodo non sieno incorsi nella sospensione, nella censura o nel rimprovero solenne".
Testo in vigore dal 17 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
