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[1]La retribuzione dei vuotacassette e dei portapieghi e portalettere suburbani (agenti subalterni fuori ruolo) varia da un minimo di L. 700 ad un massimo di L. Gli agenti subalterni fuori ruolo, passando in ruolo, sono nominati vicecommessi a L. 900. Il passaggio ha luogo nel primo giorno del mese successivo a quello in cui gli agenti stessi compiono due anni di servizio fuori ruolo, purche' in questo periodo non siano incorsi nella censura o, per due volte, nel rimprovero solenne.
[2]La censura ritarda il passaggio in ruolo di un anno e il rimprovero solenne lo ritarda di sei mesi.
[3]Sono esclusi dal passaggio in ruolo gli agenti che abbiano subito punizioni disciplinari superiori alla censura o che siano incorsi per piu' di due volte nella censura o per piu' di quattro volte nel rimprovero solenne.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 17 agosto 1913
