Art. 1 — Natura
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L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' un ente pubblico non economico ed e' retto dalla presente legge, nonche' da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercia con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge.
Testo in vigore dal 27 marzo 1997 al 17 luglio 2011
