Art. 3 — Struttura organizzativa
Provvedimento abrogato dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111.
Abrogato dal 17 luglio 2011
Provvedimento abrogato dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111.
Abrogato dal 17 luglio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2001 al 17 luglio 2011. 404 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'ICE ha la seguente articolazione:
tolto: a) sede centrale;
tolto: b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;
tolto: c) unita' operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialita' per il sistema produttivo italiano. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE puo' stipulare accordi o convenzioni, nonche' costituire societa' con soggetti pubblici o privati e partecipare a societa' gia' esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite: la dotazione di personale, compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le modalita' organizzative, nonche' quelle di acquisizione e gestione delle risorse. Nelle regioni dove esiste una pluralita' di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale, all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni. Le unita' operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo status di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o intese con gli Stati ospitanti le unita' operative dell'ICE. In presenza di particolari situazioni il Ministero degli affari esteri puo' valutare l'opportunita' di notificare come personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio presso le unita' operative dell'ICE all'estero senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le unita' operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera. Le unita' operative all'estero operano in stretto collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attivita' promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1997-03-25;68~art3 · fonte del testo
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