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L'efficacia del R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1261, concernente la determinazione delle percentuali dovute all'Ente di previdenza per contributo personale e sulle retribuzioni per incarichi giudiziari, per il biennio 1° luglio 1939-XVII-30 giugno 1941-XIX, e' limitata al 31 dicembre 1940-XIX.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952
