Provvedimento abrogato dalla l. 8 gennaio 1952, n. 6.
Abrogato dal 20 febbraio 1952
Provvedimento abrogato dalla l. 8 gennaio 1952, n. 6.
Abrogato dal 20 febbraio 1952
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952. 139 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per la riscossione delle rate del contributo personale e delle percentuali sulle retribuzioni per incarichi giudiziari non corrisposte all'Ente di previdenza, dagli iscritti fino all'entrata in vigore della presente legge, saranno formati appositi ruoli con le norme stabilite dall'articolo 10. Il debito del professionista, comprensivo degli aggi sara' suddiviso:
tolto: a) in sei rate bimestrali per le somme fino a L. 1000;
tolto: b) in dodici rate bimestrali per le somme superiori.
tolto: Il contributo personale minimo annuo di L. 50 s'intende dovuto dal giorno di iscrizione all'Ente anche da coloro in confronto dei quali non sia stato accertato il reddito professionale.
tolto: Nella prima, attuazione della presente legge la compilazione dei ruoli sara' effettuata in base ai ruoli dell'anno precedente senza bisogno di preventivo accertamento del reddito degli iscritti, fermo restando il diritto di questi ultimi alla impugnativa di cui all'articolo 7.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 1952, N. 6
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-12-11;1938~art31 · fonte del testo
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