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[1]Agli avvocati ed ai procuratori che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato il cinquantesimo anno di eta' e' concesso, dopo che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno, un trattamento eccezionale di previdenza, sotto forma di assegno vitalizio, commisurato alla situazione personale e di famiglia dell'iscritto, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.
[2]La concessione e' subordinata inoltre alle condizioni seguenti:
- a)che l'iscritto abbia esercitato la professione per almeno venti anni;
- b)che il suo reddito professionale medio dell'ultimo quinquennio non abbia superato le L. 12.000 all'anno;
- c)che abbia pagato integralmente i contributi dovuti all'Ente;
- d)che non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero ricopra uffici ai quali sia connesso un trattamento di quiescenza;
- e)che si trovi nella condizione di cui all'articolo 2, ultimo comma.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952
