Provvedimento abrogato dalla l. 8 gennaio 1952, n. 6.
Abrogato dal 20 febbraio 1952
Provvedimento abrogato dalla l. 8 gennaio 1952, n. 6.
Abrogato dal 20 febbraio 1952
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952. 136 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Agli avvocati ed ai procuratori che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato il cinquantesimo anno di eta' e' concesso, dopo che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno, un trattamento eccezionale di previdenza, sotto forma di assegno vitalizio, commisurato alla situazione personale e di famiglia dell'iscritto, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.
tolto: La concessione e' subordinata inoltre alle condizioni seguenti:
tolto: a) che l'iscritto abbia esercitato la professione per almeno venti anni;
tolto: b) che il suo reddito professionale medio dell'ultimo quinquennio non abbia superato le L. 12.000 all'anno;
tolto: c) che abbia pagato integralmente i contributi dovuti all'Ente;
tolto: d) che non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero ricopra uffici ai quali sia connesso un trattamento di quiescenza;
tolto: e) che si trovi nella condizione di cui all'articolo 2, ultimo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 1952, N. 6
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-12-11;1938~art28 · fonte del testo
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