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[1]I versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di contributo personale annuo fino all'entrata in vigore della presente legge, saranno accreditati ai rispettivi conti individuali con gli interessi in misura pari alla media di impiego del patrimonio dell'Ente.
[2]Gli altri fondi dell'Ente accumulati alla data predetta saranno destinati al fondo di integrazione ed ai fondi di riserva.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952
