Art. 14 — Classificazione delle aziende

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 giugno 1991 al 20 febbraio 2002. Leggi il testo vigente →

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi. 1 La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilita' da parte dell'interessato, deve essere compilata su modello predisposto dallo SCAU e corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi alle singole partite, nonche' dal totale degli stessi redditi. Fatto salvo per quanto previsto dal comma 1, la dichiarazione deve essere presentata, in caso di prima iscrizione o di variazione nella compilazione familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attivita' o della intervenuta variazione. Sulla base di tali dichiarazioni, l'ufficio provinciale dello SCAU procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti. L'ufficio provinciale dello SCAU, sulla base delle situazioni aziendali esistenti e di altri accertamenti, provvedera' a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati. I titolari della aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica delle classificazioni possono presentare ricorso entro sessanta giorni alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 166

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Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che il termine di presentazione della dichiarazione aziendale di cui al comma 1 del presente articolo, e' prorogato al 31 marzo 1991.

Testo in vigore dal 2 giugno 1991 al 20 febbraio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 giugno 1991

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1990 al 2 giugno 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 166

    Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che il termine di presentazione della dichiarazione aziendale di cui al comma 1 del presente articolo, e' prorogato al 31 marzo 1991.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-08-02;233~art14 · fonte del testo

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