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[1]Al secondo e al terzo comma dell'art. 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono sostituiti i seguenti:
[2]«Le riforme degli statuti organici e delle Amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte:
- a)dall'Amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carita' o dal Consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo Comune;
- b)dall'Amministrazione, o da una delle Congregazioni di carita', o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o piu' Comuni della stessa diverse o Provincie;
- c)dall'Amministrazione, se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato.
[3]«Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei capi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa posta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi.
[4]«Nell'ipotesi di cui alla lettera b) e' sufficiente promuovere sulle proposte dell'Amministrazione, il parere del Consiglio dei Consigli provinciali interessati; sulle proposte delle congregazioni di carita' o dei Consigli comunali i pareri del consiglio o dei Consigli provinciali e quello dell'Amministrazione; sulle proposte del Consiglio o di uno dei Consigli provinciali, il parere degli altri Consigli provinciali, quando non e' il caso, e quello dell'Amministrazione.
[5]«I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine le Amministrazioni e i Consigli che siano invitati a pronunciarsi e non abbiano adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti.
[6]«Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non e' necessario sempre sulla proposta dell'Amministrazione il parere di altri corpi.
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 22 dicembre 2008
