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[1]Il terzo comma dell'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e' cosi' modificato:
[2]«Quando l'Amministrazione di un'istituzione, malgrado le ingiunzioni della autorita' superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamenti o non spedisca i mandati, il Sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale».
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 22 dicembre 2008
