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Per gli effetti dell'art. 1987, n. 2, Codice civile, lo Istituto del Credito fondiario eleggera' il domicilio nel luogo della sua sede, e tale elezione avra' efficacia anche pei contratti vigenti quando sia annotata in margine all'elezione di domicilio fatta ai sensi del citato articolo.

Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1896-06-04;183~art7 · fonte del testo

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