Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1896
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008. 220 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa debbono notificare giudizialmente all' Istituto come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato. Anche il marito deve denunziare l'atto dotale, col quale si costituisce in dote il fondo gia' ipotecato all'Istituto.
tolto: Per la prova del trasferimento bastera' la esibizione dei relativi documenti autentici, di cui l'Istituto prendera' nota.
tolto: In virtu' di siffatta notificazione, che deve contenere la elezione di domicilio di essi successori o aventi causa nel luogo del tribunale, nel cui circondario sono situati i fondi, l'Istituto procedera' contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.
tolto: In mancanza di tale notificazione gli atti giudiziali, compresi quelli di rinnovazione d'ipoteche, d'interruzione della prescrizione di esse, di sequestro, d' ingiunzione del pagamento, d'immissione dell' Istituto in possesso, di subastazione e di aggiudicazione, possono esser diretti contro il debitore iscritto, quand'anche il fondo o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, sia nel frattempo passato nelle mani di uno o piu' eredi, ovvero di aventi causa o terzi con o senza divisione.
tolto: In questo caso i successori, gli aventi causa o i terzi potranno intervenire nel giudizio, senza obbligo nell' Istituto di citare in causa gli altri interessati e non intervenuti per integrare il giudizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1896-06-04;183~art6 · fonte del testo
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