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[1]I successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa debbono notificare giudizialmente all' Istituto come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato. Anche il marito deve denunziare l'atto dotale, col quale si costituisce in dote il fondo gia' ipotecato all'Istituto.
[2]Per la prova del trasferimento bastera' la esibizione dei relativi documenti autentici, di cui l'Istituto prendera' nota.
[3]In virtu' di siffatta notificazione, che deve contenere la elezione di domicilio di essi successori o aventi causa nel luogo del tribunale, nel cui circondario sono situati i fondi, l'Istituto procedera' contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.
[4]In mancanza di tale notificazione gli atti giudiziali, compresi quelli di rinnovazione d'ipoteche, d'interruzione della prescrizione di esse, di sequestro, d' ingiunzione del pagamento, d'immissione dell' Istituto in possesso, di subastazione e di aggiudicazione, possono esser diretti contro il debitore iscritto, quand'anche il fondo o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, sia nel frattempo passato nelle mani di uno o piu' eredi, ovvero di aventi causa o terzi con o senza divisione.
[5]In questo caso i successori, gli aventi causa o i terzi potranno intervenire nel giudizio, senza obbligo nell' Istituto di citare in causa gli altri interessati e non intervenuti per integrare il giudizio.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008
