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Senza pregiudizio dell'obbligo della responsabilita' dei conservatori delle ipoteche per la rinnovazione di ufficio prescritta dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1885, gl'Istituti hanno diritto di eseguire, senza spese, la rinnovazione delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008
