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[1]Il debitore ha facolta' di liberarsi anticipatamente di tutto o in parte del debito, corrispondendo pero' all'Istituto ed all'erario i compensi di cui all'articolo 1° e nella misura come appresso:
[2]Per conto dell'Istituto in una somma corrispondente al diritto di commissione per una volta sola sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo, e per conto dell'erario, nel caso dell'anticipata restituzione parziale o totale del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento di un quarto delle restanti quote di abbonamento sul capitale anticipatamente restituito, fatto in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito.
[3]Quando si tratti di espropriazioni per mutui non superiori a lire 10,000, i diritti erariali saranno corrisposti in ragione di una sola annualita', qualunque sia la durata del mutuo.
[4]Nessun compenso e' dovuto per quella parte del credito capitale per la quale, esaurita l'espropriazione dei beni ipotecati, l'Istituto sia rimasto incapiente.
[5]Parimenti nessun diritto sara' dovuto all'erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fatta mediante stipulazione di un nuovo mutuo con lo stesso o con altro Istituto, purche' la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 12 gennaio 1906
