Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.
Abrogato dal 30 novembre 1980
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Articolo abrogato dal d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.
Abrogato dal 30 novembre 1980
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980. 143 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le tramvie dovranno avere la loro sede su strade ordinarie, salvo i casi in cui sia riconosciuta opportuna in brevi tratti del percorso qualche parziale deviazione.
tolto: Il binario sara' collocato al livello del suolo stradale, in modo da recar il minor possibile ostacolo per l'ordinario carreggio, al quale dovra' restare sempre riservata una zona di larghezza tale, che a giudizio dell'ente proprietario della strada concedente, sia sufficiente alla libera circolazione ed al libero scambio dei veicoli, e per la sicurezza dei pedoni, durante il contemporaneo passaggio del treno.
tolto: Nel caso pero' che tale larghezza fosse inferiore a quattro metri, si dovra' ottenere l'approvazione governativa.
tolto: La linea di massima sporgenza del materiale mobile appartenente ad una tramvia dovra', salvo casi eccezionali, riconosciuti dal Governo, distare non meno di ottanta centimetri da qualsiasi ostacolo fisso che superi metri 1.20 di altezza sul piano stradale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1896-12-27;561~art2 · fonte del testo
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