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[1]Le tramvie dovranno avere la loro sede su strade ordinarie, salvo i casi in cui sia riconosciuta opportuna in brevi tratti del percorso qualche parziale deviazione.
[2]Il binario sara' collocato al livello del suolo stradale, in modo da recar il minor possibile ostacolo per l'ordinario carreggio, al quale dovra' restare sempre riservata una zona di larghezza tale, che a giudizio dell'ente proprietario della strada concedente, sia sufficiente alla libera circolazione ed al libero scambio dei veicoli, e per la sicurezza dei pedoni, durante il contemporaneo passaggio del treno.
[3]Nel caso pero' che tale larghezza fosse inferiore a quattro metri, si dovra' ottenere l'approvazione governativa.
[4]La linea di massima sporgenza del materiale mobile appartenente ad una tramvia dovra', salvo casi eccezionali, riconosciuti dal Governo, distare non meno di ottanta centimetri da qualsiasi ostacolo fisso che superi metri 1.20 di altezza sul piano stradale.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980
