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[1]I proprietari o possessori di miniere, cave e torbiere contigue o vicine, per l'utile coltivazione delle quali siano riconosciute necessarie opere in comune al fine di provvedere allo scolo ed allo esaurimento delle acque, ad agevolare la ventilazione dei lavori, alla estrazione del minerale, alla costruzione delle strade, alla sicurezza ed alla salubrita' dei lavori, possono essere uniti in Consorzio obbligatorio al fine di eseguire e mantenere le opere medesime, quando sia voluto dalla maggioranza.
[2]Per l'esecuzione delle opere suindicate e di qualunque altra opera riconosciuta necessaria in comune al fine di agevolare l'utile coltivazione di miniere, cave e torbiere contigue, i proprietari o possessori possono unirsi in Consorzio volontario, il quale sara' costituito per atto pubblico, a termini degli articoli 658, 660 e 661 del Codice civile.
Testo in vigore dal 23 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
