Codice civile

Art. 660 c.c. — Legato di alimenti

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 196 del testo precedente disponeva che, se il testatore ha legato cosa che sapeva non appartenergli, l'onorato ha facoltà di pagare al legatario il prezzo della cosa legata; ma taceva interamente circa il contenuto dell'obbligazione. La norma era incompiuta; e pertanto mi è sembrato opportuno, anche per coordinare la disciplina della materia, con l'altra, che le è strettamente connessa, considerata la posizione dell'onerato, degli effetti della vendita della cosa altrui (art. 1478), chiarire espressamente che l'onerato ha obbligo di acquistare la proprietà della dosa dal terzo e di trasferirla al legatario, ferma rimanendo la facultas solutionis mediante pagamento del prezzo. Inoltre ho espressamente stabilito, com'era stato proposto, che l'onerato, se si avvale della facoltà, deve il giusto prezzo. Ho così precisato che al legatario spetta il valore venale della cosa e non quello che può desumerei da elementi contingenti o da apprezzamenti soggettivi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 319

  • L'art. 194 del progetto definitivo, nel parlare del legato di genere, limitava espressamente la disposizione alle cose mobili in conformità dell'art. 840 del codice del 1865. Ho ritenuto opportuno sopprimere tale limitazione. Non vi è dubbio infatti che, almeno da un punto di vista teorico, anche i beni, immobili possano essere oggetto di obbligazioni generiche. S'intende, però, che la validità del legato generico di cose immobili è subordinata all'applicabilità chiara e precisa, nel caso concreto, del concetto di genus, perchè altrimenti si dovrebbe ritenere che il legato ha per oggetto una cosa indeterminata con la conseguenza della sua nullità.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 320

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art660 · fonte del testo

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