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[1]Alla Commissione provinciale e' ammessa la protezione dell'infanzia abbandonata nella provincia.
[2]A questo scopo:
- a)vigila perche' le Congregazioni di carita' adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi per la rappresentanza legale dei poveri, e la tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;
- b)esercita la vigilanza sul servizio degli esposti, rileva le deficienze che si verificano nel medesimo e propone i miglioramenti che reputa necessario siano introdotti;
- c)stanzia nei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza che destinano le loro rendite in elemosine senza determinazione di scopo, non meno di un terzo delle rendite stesse per distribuire sussidi a fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, e piu' specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti da entrambi i genitori quando questi si trovano in condizioni di miserabilita' e specialmente se uno di essi e' morto, irreperibile, degente in un pubblico stabilimento di cura o carita', od in carcere;
- d)cura che gli stabilimenti indicati all'articolo 262 del codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente congregazione di carita' ed al procuratore del Re.
[3]Una copia di tale avviso deve essere trasmessa alla Commissione provinciale, alla quale devono altresi' comunicarsi, da tutti gli Istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi.
- e)invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati i necessari provvedimenti perche' il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perche' si provveda nel miglior modo per il suo collocamento. A tal fine deve favorire la costituzione, nei singoli comuni, delle societa' di patronato specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate;2
- f)invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale, della qualita' di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto il procuratore del Re dovra' comunicare alla Commissione provinciale copia delle sentenze che riguardo ad una o ad entrambi i genitori importino privazione del diritto di patria potesta', della tutela legale o della qualita' di tutore, in base agli articoli 20, n. 5, 33, 349 e 392 del codice penale, 233 del codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1° e 2° della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;12
- g)denuncia pure i patti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi.12
[4]3
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1251
1Il Decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1251 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Sono demandate al Comitato provinciale, nei riguardi degli orfani della guerra, le attribuzioni conferite alla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e dagli articoli 5 (lettera e), 6 (lettere f e g) della legge 18 luglio 1904, n. 390".
Decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044
2Il Decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Agli effetti dell'art. II lettera e) della legge 18 luglio 1917, numero 1143, sono demandate al Comitato provinciale nei riguardi degli orfani di guerra, in quanto siano applicabili, le attribuzioni deferite alla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica dall'art. 6 lettere e), f) e g) della legge 13 luglio 1904, n. 390".
Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 214
3Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 214 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 2) che "Le attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), dell'art. 3 e c) dell'art. 6 della detta legge sono devolute alla Giunta provinciale amministrativa"; - (con l'art. 2, comma 3) che "Le attribuzioni di cui alle lettere e) ed f) dello stesso art. 3 ed ai successivi articoli 5 e 6 (lettere a), b), d), e), f), g), sono devolute al prefetto, il quale esercita quelle specificate nell'art. 6 per mezzo del consigliere di Prefettura preposto al servizio della beneficenza"; - (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 14 febbraio 1923.
Testo in vigore dal 1 marzo 1923 al 22 dicembre 2008
