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[1]La Commissione provinciale deve curare il coordinamento delle varie firme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli comuni e nell'intera provincia.

[2]A questo scopo:

  • a)vigila la gestione delle Congregazioni di carita' e delle istituzioni elemosiniere, affinche' la erogazione della beneficenza si compia secondo le norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, o dal regolamento 5 febbraio 1891, n. 99;
  • b)promuove federazioni tra le istituzioni di pubblica beneficenza della provincia per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza fra loro, e ne approva gli statuti ed i regolamenti;
  • c)riceve le istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque e le indirizza a quelle tra le istituzioni pubbliche o private di beneficenza esistenti nella provincia, che ritenga piu' adatte a provvedere.

[3]A tal fine le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza dovranno comunicare alla Commissione provinciale copia dei loro statuti e delle successive modificazioni ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme od i posti che sono disponibili o si reputa possano rendersi tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verificano;

  • d)provvede che dalle Congregazioni di carita' e dalle altre pubbliche istituzioni di beneficenza siano fornite alle istituzioni od associazioni private di beneficenza le notizie che si reputano utili al migliore coordinamento fra la beneficenza pubblica e la privata, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e l'elenco dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati;
  • e)decide sui ricorsi che vengono presentati contro le concessioni di assegni continuativi e le erogazioni di qualunque natura fatte dalle istituzioni pubbliche di beneficenza quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impegnate e provvede in merito. Puo' annullare d'ufficio, sopra denuncia del prefetto, le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismo, salvo agli interessati di sperimentare il ricorso di cui all'art. 18 della presente legge. 1

[4]3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1251

1

Il Decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1251 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Sono demandate al Comitato provinciale, nei riguardi degli orfani della guerra, le attribuzioni conferite alla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e dagli articoli 5 (lettera e), 6 (lettere f e g) della legge 18 luglio 1904, n. 390".

Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 214

3

Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 214 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Le attribuzioni di cui alle lettere e) ed f) dello stesso art. 3 ed ai successivi articoli 5 e 6 (lettere a), b), d), e), f), g), sono devolute al prefetto, il quale esercita quelle specificate nell'art. 6 per mezzo del consigliere di Prefettura preposto al servizio della beneficenza". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 14 febbraio 1923.

Testo in vigore dal 1 marzo 1923 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1923

Confronto con la versione in vigore dal 7 ottobre 1916 al 1 marzo 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 214

    Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 214 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Le attribuzioni di cui alle lettere e) ed f) dello stesso art. 3 ed ai successivi articoli 5 e 6 (lettere a), b), d), e), f), g), sono devolute al prefetto, il quale esercita quelle specificate nell'art. 6 per mezzo del consigliere di Prefettura preposto al servizio della beneficenza". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 14 febbraio 1923.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-07-18;390~art5 · fonte del testo

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