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[1]Sono devolute alla cognizione della Commissione provinciale tutte le materie relative alla beneficenza pubblica ora sottoposte all'esame della Giunta provinciale amministrativa, di cui pero' resta ferma la giurisdizione contenziosa, e particolarmente le spetta di approvare:
- a)i bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle confraternite e delle societa' di patronato pei liberati dal carcere, la destinazione delle nuove e maggiori entrate non previste in bilancio e lo storno di fondi;
- b)le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;
- c)le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;
- d)le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori nei casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;
- e)l'ammissione di membri aggregati a far parte della Congregazione di carita' e la loro revoca;
- f)la costituzione di consorzi fra gli istituti di beneficenza esistente in una provincia, per erogare in comune la rispettiva beneficenza mediante la fondazione di ricoveri di mendicita', di ospedali, di riformatori o altre istituzioni consimili;
- g)i ruoli organici degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni di queste.
[2]In occasione dell'approvazione dei bilanci e dei ruoli organici cura la riduzione allo stretto necessario delle spese di amministrazione e di personale, a mente dell'art. 39 della legge 17 luglio 189), n. 6972, e la eliminazione di tutte le spese non obbligatorie, ne' necessarie per il raggiungimento dei fini dell'ente;
- h)i regolamenti interni di amministrazione delle istituzioni di pubblica beneficenza ed i regolamenti relativi alla costituzione di societa' comunali o provinciali di patronato dei liberati dal carcere.
[3]Le deliberazioni sottoposte all'approvazione della Commissione provinciale sono soggette alle formalita' di cui all'art. 34 della legge 17 luglio 1891, n. 6072, ed i bilanci debbono essere pubblicati nel modo stabilita dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 533. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 214
3Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 214 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 2) che "Le attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), dell'art. 3 e c) dell'art. 6 della detta legge sono devolute alla Giunta provinciale amministrativa"; - (con l'art. 2, comma 3) che "Le attribuzioni di cui alle lettere e) ed f) dello stesso art. 3 ed ai successivi articoli 5 e 6 (lettere a), b), d), e), f), g), sono devolute al prefetto, il quale esercita quelle specificate nell'art. 6 per mezzo del consigliere di Prefettura preposto al servizio della beneficenza"; - (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 14 febbraio 1923.
Testo in vigore dal 1 marzo 1923 al 22 dicembre 2008
