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[1]Non possono essere componenti la Commissione provinciale, o se ne fanno parte, ne decadono, quando si trovino in alcuna delle condizioni prevedute in questo articolo.
[2]1° coloro che hanno perduta la qualita', di elettore;
[3]2° gl'impiegati ed agenti amministrativi o contabili delle istituzioni pubbliche di beneficenza;
[4]3° i funzionari del Governo che debbono vigilare sull'amministrazione delle medesime, e gli impiegati dei loro uffici, eccettuati quelli indicati nell'articolo 1° della presente legge;
[5]4° coloro che hanno il maneggio del denaro delle istituzioni sottoposte alla tutela della Commissione, o non hanno reso il conto, ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso le medesime, o sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile.
[6]5° coloro i quali direttamente od indirettamente abbiano parte nei servizi ed appalti delle istituzioni di beneficenza.
[7]Ai componenti la Commissione provinciale sono applicabili le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Testo in vigore dal 27 luglio 1904 al 22 dicembre 2008
