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[1]Sono membri di diritto del Consiglio superiore:
[2]1° il direttore generale dell'Amministrazione civile nel Ministero dell' Interno;
[3]2° il direttore capo di divisione della beneficenza pubblica nel Ministero medesimo;
[4]3° il direttore capo di divisione degli affari civili nel Ministero di Grazia e giustizia;
[5]4° il direttore capo di divisione dell'istruzione primaria e popolare nel Ministero della Pubblica Istruzione;
[6]5° il direttore generale della statistica;
[7]6° l'ispettore generale del credito e previdenza nel Ministero di Agricoltura, Industria e commercio;
[8]7° il direttore generale della sanita' pubblica;
[9]8° il direttore dell'Ufficio governativo del lavoro.
[10]Possono inoltre assistere alle adunanze del Consiglio e prendere parte alle discussioni, senza diritto a voto, quei funzionari che saranno con speciale decreto autorizzati dal Ministro dell'Interno o con l'ordine del giorno di ciascuna sessione.
[11]Un funzionario del Ministero dell'Interno sara' incaricato delle funzioni di segretario.
Testo in vigore dal 27 luglio 1904 al 22 dicembre 2008
