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[1]Durante il decennio nel quale sono accordati i compensi di costruzione di cui nel presente capo e' soppresso il reggimento di importazione in franchigia dei dazi stabiliti dalle leggi 19 aprile 1872 n. 759 (Serie 2ª) e 30 maggio 1878 n. 4390 (Serie 2ª) sui materiali adoperati nelle costruzioni navali.
[2]E' ugualmente soppresso il premio di costruzione stabilito, per le costruzioni navali in legno, dal decreto legislativo 14 luglio 1866 n. 3086.
[3]Saranno pero' restituiti i dazi sui materiali, esclusi quelli di consumo, impiegati nella riparazione degli scafi di ferro, di acciaio o di legno, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari di bordo contemplati nei precedenti articoli 2, 5 e 6. 1 Lo stesso trattamento sara' usato per gli oggetti di dotazione e di ricambio.
[4]Per ottenere la restituzione dei dazi di cui nei precedenti due paragrafi, gli interessati dovranno produrre le prove di aver pagato su tutti i materiali di provenienza estera, impiegati nell'eseguire detti lavori, i dazi fissati dalla tariffa doganale, e per i materiali nazionali le fatture od i certificati degli stabilimenti che li hanno forniti.
[5]Le leggi 31 luglio 1879 n. 5014 (Serie 3ª) e 30 giugno 1889 n. 6230 (Serie 3ª) e il Regio decreto 22 marzo 1888 n. 5372 (Serie 3ª) sono abrogati.
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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 16 novembre 1900, n. 377, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 1901, n. 176, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La restituzione daziaria, stabilita dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1898, n. 318, sui materiali impiegati nelle riparazioni degli scafi di ferro, di acciaio e di legno, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari di bordo e sugli oggetti di dotazione e di ricambio delle navi, sara' dal 1° gennaio 1901 abrogata".
L. 28 giugno 1906, n. 260
4La L. 28 giugno 1906, n. 260 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, concernente i provvedimenti stessi, sono, colle modificazioni di cui negli articoli seguenti, prorogate fino al 30 giugno 1908".
Testo in vigore dal 13 luglio 1906 al 1 luglio 1911
