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[1]Durante il decennio nel quale sono accordati i compensi di costruzione di cui nel presente capo e' soppresso il reggimento di importazione in franchigia dei dazi stabiliti dalle leggi 19 aprile 1872 n. 759 (Serie 2ª) e 30 maggio 1878 n. 4390 (Serie 2ª) sui materiali adoperati nelle costruzioni navali.
[2]E' ugualmente soppresso il premio di costruzione stabilito, per le costruzioni navali in legno, dal decreto legislativo 14 luglio 1866 n. 3086.
[3]Saranno pero' restituiti i dazi sui materiali, esclusi quelli di consumo, impiegati nella riparazione degli scafi di ferro, di acciaio o di legno, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari di bordo contemplati nei precedenti articoli 2, 5 e 6.
[4]Lo stesso trattamento sara' usato per gli oggetti di dotazione e di ricambio.
[5]Per ottenere la restituzione dei dazi di cui nei precedenti due paragrafi, gli interessati dovranno produrre le prove di aver pagato su tutti i materiali di provenienza estera, impiegati nell'eseguire detti lavori, i dazi fissati dalla tariffa doganale, e per i materiali nazionali le fatture od i certificati degli stabilimenti che li hanno forniti.
[6]Le leggi 31 luglio 1879 n. 5014 (Serie 3ª) e 30 giugno 1889 n. 6230 (Serie 3ª) e il Regio decreto 22 marzo 1888 n. 5372 (Serie 3ª) sono abrogati.
Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 24 maggio 1901
