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La retribuzione per la stazzatura e per le visite ai bastimenti, il fitto per l'imprestito e l'uso dei bacini dello Stato, e di macchine, attrezzi e cavi appartenenti agli uffici di porto, e il diritto di sosta delle merci e di qualsiasi materia depositata sui moli, sui ponti e sulle banchine dei porti, delle darsene, e sulle spiagge, saranno regolati, secondo i luoghi, per decreto Ministeriale, sentito il Consiglio superiore di marina, e per le materie relative ad interessi commerciali anche il parere delle competenti Camere di commercio. 17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 luglio 1941, n. 807
17La L. 4 luglio 1941, n. 807 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I diritti previsti dagli articoli 178 del Codice per la marina mercantile e 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318, per la temporanea sosta delle merci e di qualsiasi altra materia depositata sui moli, sulle calate e sugli scali dei porti e delle darsene, e sulle spiagge, sono determinati con decreto del capo della Direzione marittima, competente per territorio, sentito il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e dell'Intendenza di finanza competente".
Testo in vigore dal 5 settembre 1941 al 25 marzo 1963
