Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 settembre 1941 al 25 marzo 1963. Leggi il testo vigente →

La retribuzione per la stazzatura e per le visite ai bastimenti, il fitto per l'imprestito e l'uso dei bacini dello Stato, e di macchine, attrezzi e cavi appartenenti agli uffici di porto, e il diritto di sosta delle merci e di qualsiasi materia depositata sui moli, sui ponti e sulle banchine dei porti, delle darsene, e sulle spiagge, saranno regolati, secondo i luoghi, per decreto Ministeriale, sentito il Consiglio superiore di marina, e per le materie relative ad interessi commerciali anche il parere delle competenti Camere di commercio. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 luglio 1941, n. 807

17

La L. 4 luglio 1941, n. 807 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I diritti previsti dagli articoli 178 del Codice per la marina mercantile e 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318, per la temporanea sosta delle merci e di qualsiasi altra materia depositata sui moli, sulle calate e sugli scali dei porti e delle darsene, e sulle spiagge, sono determinati con decreto del capo della Direzione marittima, competente per territorio, sentito il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e dell'Intendenza di finanza competente".

Testo in vigore dal 5 settembre 1941 al 25 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 settembre 1941

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1896 al 5 settembre 1941.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 luglio 1941, n. 807

    La L. 4 luglio 1941, n. 807 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I diritti previsti dagli articoli 178 del Codice per la marina mercantile e 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318, per la temporanea sosta delle merci e di qualsiasi altra materia depositata sui moli, sulle calate e sugli scali dei porti e delle darsene, e sulle spiagge, sono determinati con decreto del capo della Direzione marittima, competente per territorio, sentito il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e dell'Intendenza di finanza competente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art41 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari