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La retribuzione per la stazzatura e per le visite ai bastimenti, il fitto per l'imprestito e l'uso dei bacini dello Stato, e di macchine, attrezzi e cavi appartenenti agli uffici di porto, e il diritto di sosta delle merci e di qualsiasi materia depositata sui moli, sui ponti e sulle banchine dei porti, delle darsene, e sulle spiagge, saranno regolati, secondo i luoghi, per decreto Ministeriale, sentito il Consiglio superiore di marina, e per le materie relative ad interessi commerciali anche il parere delle competenti Camere di commercio.
Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 5 settembre 1941
