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[1]((I capitani delle navi sottoposte a misure sanitarie debbono provvedere:

  • a)allo sbarco e al rimbarco delle persone imbarcate (equipaggio e passeggieri) allorche' queste debbano scendere alle stazioni sanitarie per la bonifica individuale, nonche' al loro mantenimento, quando vi debbano anche essere trattenute in osservazione;
  • b)al pagamento delle spese di spedalita' per le persone imbarcate che vengano ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie marittime;
  • c)allo sbarco ed al rimbarco degli effetti sudici di uso personale e domestico che debbano venire disinfettati a terra, nonche' al loro trasporto presso gli apparecchi di disinfezione e alla loro ripresa dopo disinfettati.

[2]L'obbligo fatto ai capitani del mantenimento delle persone trattenute in osservazione e del pagamento delle spese di spedalita' delle persone ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie cessa nel momento nel quale la nave viene ammessa a libera pratica. I capitani stessi potranno esercitare verso le persone, che non siano imbarcate per servizio della nave, il diritto di rivalsa delle spese di mantenimento e di spedalita', eccettuandone gli impiegati dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio e gli indigenti provveduti di analogo certificato.

[3]Le rette giornaliere, per le persone ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie, saranno calcolate secondo la tariffa che sara' approvata dai Ministeri dell'interno e della marina, di concerto con quello delle finanze, e pubblicata in tutti gli uffici di porto e nelle stazioni sanitarie)).

Testo in vigore dal 6 marzo 1924 al 25 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 marzo 1924

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1896 al 6 marzo 1924. 105 parole tolte, 184 parole aggiunte in 7 capoversi.

I capitani delle navitolto: , allorche' l'equipaggio ed i passeggieri scenderanno aggiunto: sottoposte a misure sanitarie debbono provvedere:

aggiunto: a) allo sbarco e al rimbarco delle persone imbarcate (equipaggio e passeggieri) allorche' queste debbano scendere alle stazioni sanitarie per tolto: farvi il bagno di pulizia e per sottomettere alle disinfezioni opportune gli aggiunto: la bonifica individuale, nonche' al loro mantenimento, quando vi debbano anche essere trattenute in osservazione;

aggiunto: b) al pagamento delle spese di spedalita' per le persone imbarcate che vengano ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie marittime;

aggiunto: c) allo sbarco ed al rimbarco degli effetti sudici di uso personale e domesticotolto: , o altrimenti per essere tenuti in osservazione, dovranno provvedere allo sbarco ed al rimbarco delle persone e degli effetti d'uso ed al trasporto di questi ultimi aggiunto: che debbano venire disinfettati a terra, nonche' al loro trasporto presso gli apparecchi di disinfezione tolto: ed aggiunto: e alla loro ripresatolto: , dopo disinfettati.

tolto: Gli stessi capitani dovranno provvedere anche alaggiunto: L'obbligo fatto ai capitani del mantenimento delle persone tolto: imbarcate sulla nave, che, per misure sanitarie, dovessero rimanere a terra, prima che la nave sia aggiunto: trattenute in osservazione e del pagamento delle spese di spedalita' delle persone ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie cessa nel momento nel quale la nave viene ammessa a libera praticatolto: , salvo ai capitaniaggiunto: . I capitani stessi potranno esercitare verso le persone, che non siano imbarcate per servizio della nave, il diritto di rivalsa tolto: verso le dette persone.

tolto: Le persone ammalate e ricoverate nell'ospedale pagheranno una retta giornaliera di lire 3,00; sono pero' esenti da questo pagamento gli indigenti e gli impiegati civili e militari dello Stato, aggiunto: delle spese di mantenimento e di spedalita', eccettuandone gli impiegati dello Stato che viaggiano per ragioni di serviziotolto: , aggiunto: e gli indigenti provveduti di analogo certificatoaggiunto: .

aggiunto: Le rette giornaliere, per le persone ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie, saranno calcolate secondo la tariffa che sara' approvata dai Ministeri dell'interno e della marina, di concerto con quello delle finanze, e pubblicata in tutti gli uffici di porto e nelle stazioni sanitarie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art39 · fonte del testo

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