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[1]((I capitani delle navi sottoposte a misure sanitarie debbono provvedere:
- a)allo sbarco e al rimbarco delle persone imbarcate (equipaggio e passeggieri) allorche' queste debbano scendere alle stazioni sanitarie per la bonifica individuale, nonche' al loro mantenimento, quando vi debbano anche essere trattenute in osservazione;
- b)al pagamento delle spese di spedalita' per le persone imbarcate che vengano ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie marittime;
- c)allo sbarco ed al rimbarco degli effetti sudici di uso personale e domestico che debbano venire disinfettati a terra, nonche' al loro trasporto presso gli apparecchi di disinfezione e alla loro ripresa dopo disinfettati.
[2]L'obbligo fatto ai capitani del mantenimento delle persone trattenute in osservazione e del pagamento delle spese di spedalita' delle persone ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie cessa nel momento nel quale la nave viene ammessa a libera pratica. I capitani stessi potranno esercitare verso le persone, che non siano imbarcate per servizio della nave, il diritto di rivalsa delle spese di mantenimento e di spedalita', eccettuandone gli impiegati dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio e gli indigenti provveduti di analogo certificato.
[3]Le rette giornaliere, per le persone ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie, saranno calcolate secondo la tariffa che sara' approvata dai Ministeri dell'interno e della marina, di concerto con quello delle finanze, e pubblicata in tutti gli uffici di porto e nelle stazioni sanitarie)).
Testo in vigore dal 6 marzo 1924 al 25 marzo 1963
