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[1]I capitani delle navi, allorche' l'equipaggio ed i passeggieri scenderanno alle stazioni sanitarie per farvi il bagno di pulizia e per sottomettere alle disinfezioni opportune gli effetti sudici di uso personale e domestico, o altrimenti per essere tenuti in osservazione, dovranno provvedere allo sbarco ed al rimbarco delle persone e degli effetti d'uso ed al trasporto di questi ultimi presso gli apparecchi di disinfezione ed alla loro ripresa, dopo disinfettati.

[2]Gli stessi capitani dovranno provvedere anche al mantenimento delle persone imbarcate sulla nave, che, per misure sanitarie, dovessero rimanere a terra, prima che la nave sia ammessa a libera pratica, salvo ai capitani il diritto di rivalsa verso le dette persone.

[3]Le persone ammalate e ricoverate nell'ospedale pagheranno una retta giornaliera di lire 3,00; sono pero' esenti da questo pagamento gli indigenti e gli impiegati civili e militari dello Stato, che viaggiano per ragioni di servizio, provveduti di analogo certificato.

Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 6 marzo 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art39 · fonte del testo

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