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[1]Le piatte, i barconi e i navicelli pel trasporto delle merci, i quali abbiano una portata superiore a 50 tonnellate, anche quando siano nazionalizzati e muniti di ruolo, e i galleggianti in genere adibiti a deposito di merci o ad altri usi nei porti, saranno muniti di licenza mediante pagamento di un canone annuo, che non potra' in nessun caso essere maggiore di lire 5,00 per ogni tonnellata di stazza.
[2]I battelli dei venditori ambulanti di viveri, frutta, bibite e simili nei porti, saranno pure muniti di licenza, e le licenze verranno rilasciate in un numero da determinarsi, per ciascun porto, dall'autorita' marittima locale e contro il pagamento di un annuo canone che sara' fissato per appalto. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 marzo 1923, n. 830
7Il Regio Decreto 22 marzo 1923, n. 830 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il massimo canone annuo da corrispondersi per il rilascio della licenza ai galleggianti indicati nell'art. 33 e' elevato a lire 10".
Testo in vigore dal 1 maggio 1923 al 25 marzo 1963
