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[1]Le piatte, i barconi e i navicelli pel trasporto delle merci, i quali abbiano una portata superiore a 50 tonnellate, anche quando siano nazionalizzati e muniti di ruolo, e i galleggianti in genere adibiti a deposito di merci o ad altri usi nei porti, saranno muniti di licenza mediante pagamento di un canone annuo, che non potra' in nessun caso essere maggiore di lire 5,00 per ogni tonnellata di stazza.

[2]I battelli dei venditori ambulanti di viveri, frutta, bibite e simili nei porti, saranno pure muniti di licenza, e le licenze verranno rilasciate in un numero da determinarsi, per ciascun porto, dall'autorita' marittima locale e contro il pagamento di un annuo canone che sara' fissato per appalto.

Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 1 maggio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art33 · fonte del testo

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