Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1923 al 25 marzo 1963. Leggi il testo vigente →

Per la concessione della licenza a tempo indeterminato pagheranno una volta tanto il diritto di lire 2,00, se sono di portata non maggiore di 10 tonnellate, e di lire 5,00 se sono di portata superiore:

  • a)Le barche addette alla pesca del corallo, del pesce e delle spugne, anche quando esercitano la pesca all'estero;
  • b)I battelli addetti al traffico fra i porti, le rade e le spiaggie del proprio circondario marittimo o alle coste ad esse adiacenti, quando siano muniti di speciale autorizzazione del Ministero della marina;
  • c)Le barche e i piccoli bastimenti a vela autorizzati ad estendere il traffico alle coste continentali e insulari del Regno, giusta il disposto dell'articolo 911 lettera B del regolamento 20 novembre 1879, modificato col Regio decreto 7 novembre 1889, quando abbiano una portata inferiore alle tonnellate di stazza;
  • d)I battelli che nei porti trasportano passeggieri, operai, stivatori e maestranze, o che sono in esclusivo servizio delle societa' di navigazione e degli stabilimenti balneari, i battelli per la nettezza dei porti e i ponti da calafato. 7
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 22 marzo 1923, n. 830

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Il Regio Decreto 22 marzo 1923, n. 830 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I diritti fissati dall'art. 31 sono elevati rispettivamente a lire 12 e 25 e quelli stabiliti dall'art. 32 sono rispettivamente portati a lire 30, 60 e 100".

Testo in vigore dal 1 maggio 1923 al 25 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1896 al 1 maggio 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 22 marzo 1923, n. 830

    Il Regio Decreto 22 marzo 1923, n. 830 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I diritti fissati dall'art. 31 sono elevati rispettivamente a lire 12 e 25 e quelli stabiliti dall'art. 32 sono rispettivamente portati a lire 30, 60 e 100".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art31 · fonte del testo

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