Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1896 al 1 maggio 1923. Leggi il testo vigente →

Per la concessione della licenza a tempo indeterminato pagheranno una volta tanto il diritto di lire 2,00, se sono di portata non maggiore di 10 tonnellate, e di lire 5,00 se sono di portata superiore:

  • a)Le barche addette alla pesca del corallo, del pesce e delle spugne, anche quando esercitano la pesca all'estero;
  • b)I battelli addetti al traffico fra i porti, le rade e le spiaggie del proprio circondario marittimo o alle coste ad esse adiacenti, quando siano muniti di speciale autorizzazione del Ministero della marina;
  • c)Le barche e i piccoli bastimenti a vela autorizzati ad estendere il traffico alle coste continentali e insulari del Regno, giusta il disposto dell'articolo 911 lettera B del regolamento 20 novembre 1879, modificato col Regio decreto 7 novembre 1889, quando abbiano una portata inferiore alle tonnellate di stazza;
  • d)I battelli che nei porti trasportano passeggieri, operai, stivatori e maestranze, o che sono in esclusivo servizio delle societa' di navigazione e degli stabilimenti balneari, i battelli per la nettezza dei porti e i ponti da calafato.

Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 1 maggio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art31 · fonte del testo

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