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[1]Le navi a vapore e a vela che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta, avranno facolta' di pagare rispettivamente in luogo dell'intera tassa la meta' o il quarto soltanto della tassa di ancoraggio piu' un diritto fisso di centesimi 20 per tonnellata di stazza netta.
[2]Quelle che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza potranno pagare, in luogo della tassa d'ancoraggio intera o di quella ridotta di cui sopra, un diritto di L. 12, per ciascuna tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.
[3]Quando la nave imbarchi o sbarchi passeggeri avra' facolta' di pagare, invece della tassa di ancoraggio, il diritto di L. 40 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato, indipendentemente dalla tassa ridotta che fosse dovuta per le merci imbarcate e sbarcate nei limiti previsti dal presente articolo.
[4]Le tasse pagate in base al presente articolo sono valevoli soltanto per le operazioni compiute nel porto in cui sono imposte. 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665
19Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 28 dicembre 1924, n. 2284, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il diritto previsto dall'art. 1 sub 23 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che modificava l'art. 23 della legge 29 luglio 1896, n. 38, e' aumentato come segue: a) a lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta; b) a lire 120 per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merce non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza netta; c) a lire 400 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato".
Testo in vigore dal 10 agosto 1947 al 1 aprile 1952
