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[1]((Le navi a vapore e a vela che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta, avranno facolta' di pagare rispettivamente in luogo dell'intera tassa la meta' o il quarto soltanto della tassa di ancoraggio piu' un diritto fisso di centesimi 20 per tonnellata di stazza netta.

[2]Quelle che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza potranno pagare, in luogo della tassa d'ancoraggio intera o di quella ridotta di cui sopra, un diritto di L. 12, per ciascuna tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

[3]Quando la nave imbarchi o sbarchi passeggeri avra' facolta' di pagare, invece della tassa di ancoraggio, il diritto di L. 40 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato, indipendentemente dalla tassa ridotta che fosse dovuta per le merci imbarcate e sbarcate nei limiti previsti dal presente articolo.

[4]Le tasse pagate in base al presente articolo sono valevoli soltanto per le operazioni compiute nel porto in cui sono imposte)).

Testo in vigore dal 15 febbraio 1925 al 10 agosto 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1925

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1896 al 15 febbraio 1925. 176 parole tolte, 67 parole aggiunte in 5 capoversi.

Le navi a vapore e a vela che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazzatolto: , pagheranno rispettivamente aggiunto: netta, avranno facolta' di pagare rispettivamente in luogo dell'intera tassa la meta' o il quarto soltanto della tassa di ancoraggio aggiunto: piu' un diritto fisso di centesimi 20 per tonnellata di stazza netta.

Quelle che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazzatolto: , pagheranno aggiunto: potranno pagare, in luogo della tassa d'ancoraggio intera o di quella ridotta di cui sopra, un diritto di L. 12, per ciascuna tonnellata di merce imbarcata o sbarcata tolto: il diritto di lire 5,00.

Quando la nave imbarchi o sbarchi tolto: soltanto passeggieri aggiunto: passeggeri avra' facolta' di pagare, invece della tassa di ancoraggio, il diritto di tolto: lire 14 per ogni passeggiero aggiunto: L. 40 per ogni passeggero imbarcato o sbarcatotolto: .

tolto: Se poi imbarca o sbarca una quantita' di merci inferiore al decimo o al quinto delle tonnellate di stazza, puo' imbarcare o sbarcare, pagando il quarto o la meta' della tassa di ancoraggio, e senza che sia tenuta al pagamento del diritto di lire 14, tanti passeggieri quanti ne occorrono per completare il decimo o il quinto del tonnellaggio netto, calcolando che ciascuno di essi equivalga, per rispetto alla tassa, a quattro tonnellate di merci. Pei passeggieri in eccedenza dovra' pagare il diritto di lire 14 ciascuno.aggiunto: , indipendentemente dalla tassa ridotta che fosse dovuta per le merci imbarcate e sbarcate nei limiti previsti dal presente articolo.

Le tasse pagate in base al presente articolo sono valevoli soltanto per le operazioni compiute nel porto in cui sono impostetolto: . Tuttavia se un bastimento abbia pagato in piu' porti complessivamente la tassa intera nella misura stabilita, secondo i casi, dagli articoli 20, 21 e 22, esso puo' compiere operazioni di commercio anche in altri porti, senza il pagamento di alcuna altra tassa di ancoraggio, purche' dal giorno dell'approdo al porto, nel quale venne imposta la prima tassa, non siano trascorsi 30 giorni, se trattisi di piroscafi, ed un anno se trattisi di velieri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art23 · fonte del testo

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