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[1]Le navi nazionali, e le estere equiparate, provenendo dall'estero avranno facolta' di pagare, invece della tassa di ancoraggio, un diritto di L. 15 per ogni passeggero, che, sbarcando temporaneamente nel Regno, riprenda imbarco, sulla stessa nave e nel medesimo viaggio, in altro scalo nazionale o nel primo scalo successivo estero, o che, sbarcando temporaneamente nell'ultimo scalo fatto all'estero, riprenda imbarco nel Regno.
[2]L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalla tassa ridotta e dal diritto di L. 40 che fossero dovuti in base all'articolo precedente per le merci imbarcate o sbarcate, e per i passeggeri sbarcati definitivamente o imbarcati per la prima volta nello Stato.
[3]Il diritto di L. 15 sara' pagato una sola volta, indipendentemente dal numero degli sbarchi e imbarchi effettuati, entro gli indicati limiti, dallo stesso passeggero.
[4]Lo sbarco o l'imbarco avvenuto in porto estero deve esplicitamente risultare, all'atto della liquidazione del diritto di L. 15, da apposita dichiarazione o da qualsiasi altro documento rilasciato dall'autorita' consolare italiana o dalla autorita' portuale estera. In attesa di tale atto si procede ugualmente alla liquidazione del diritto di L. 15, depositando contemporaneamente, a garanzia, altre L. 25 per ogni passeggero sbarcato o che intenda riprendere imbarco in porto estero. Il deposito verra' restituito appena comprovato lo sbarco o l'imbarco avvenuto all'estero.
[5]Lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri cui si riferisce il presente articolo va esente da ogni altra tassa imposta per dette operazioni in alcuni porti del Regno.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665
19Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il diritto previsto dall'art. 23-bis aggiunto alla legge 23 luglio 1896, n. 318, dal regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n 3116, e modificato dal regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 186, per le navi nazionali e per quelle estere equiparate, e' portato a lire 150 per ogni passeggero". Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 24 settembre 1936, n. 2042, convertito senza modificazioni dalla L. 7 gennaio 1937, n. 186, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il deposito, di cui al penultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042, e' elevato a lire 250 per ogni passeggero".
Testo in vigore dal 10 agosto 1947 al 1 aprile 1952
