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[1]((Le navi nazionali, e le estere equiparate, provenendo dall'estero avranno facolta' di pagare, invece della tassa di ancoraggio, un diritto di L. 15 per ogni passeggero, che, sbarcando temporaneamente nel Regno, riprenda imbarco, sulla stessa nave e nel medesimo viaggio, in altro scalo nazionale o nel primo scalo successivo estero, o che, sbarcando temporaneamente nell'ultimo scalo fatto all'estero, riprenda imbarco nel Regno.

[2]L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalla tassa ridotta e dal diritto di L. 40 che fossero dovuti in base all'articolo precedente per le merci imbarcate o sbarcate, e per i passeggeri sbarcati definitivamente o imbarcati per la prima volta nello Stato.

[3]Il diritto di L. 15 sara' pagato una sola volta, indipendentemente dal numero degli sbarchi e imbarchi effettuati, entro gli indicati limiti, dallo stesso passeggero.

[4]Lo sbarco o l'imbarco avvenuto in porto estero deve esplicitamente risultare, all'atto della liquidazione del diritto di L. 15, da apposita dichiarazione o da qualsiasi altro documento rilasciato dall'autorita' consolare italiana o dalla autorita' portuale estera. In attesa di tale atto si procede ugualmente alla liquidazione del diritto di L. 15, depositando contemporaneamente, a garanzia, altre L. 25 per ogni passeggero sbarcato o che intenda riprendere imbarco in porto estero. Il deposito verra' restituito appena comprovato lo sbarco o l'imbarco avvenuto all'estero.

[5]Lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri cui si riferisce il presente articolo va esente da ogni altra tassa imposta per dette operazioni in alcuni porti del Regno)).

Testo in vigore dal 19 dicembre 1936 al 10 agosto 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1936

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1928 al 19 dicembre 1936. 67 parole tolte, 159 parole aggiunte in 5 capoversi.

Le navi tolto: a vapore e a vela nazionali aggiunto: nazionali, e le estere equiparate tolto: in virtu' di trattati alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche e provenendo dall'estero approdino a porti, a rade o a spiaggie dello Stato,aggiunto: , provenendo dall'estero avranno facolta' di pagare, invece della tassa tolto: d'ancoraggio, il aggiunto: di ancoraggio, un diritto di L. 15 per ogni passeggero tolto: che sbarchi dalla nave e vi riprenda imbarco in altri porti, rade o spiaggie, a condizione che si trovi a bordo quando la nave si dirige all'esteroaggiunto: , che, sbarcando temporaneamente nel Regno, riprenda imbarco, sulla stessa nave e nel medesimo viaggio, in altro scalo nazionale o nel primo scalo successivo estero, o che, sbarcando temporaneamente nell'ultimo scalo fatto all'estero, riprenda imbarco nel Regno.

L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalla tassa ridotta e dal diritto di L. 40 che fossero dovuti in base all'articolo precedente per le merci imbarcate tolto: e sbarcate aggiunto: o sbarcate, e per i passeggeri sbarcati definitivamente o imbarcati per la prima volta nello Stato.

Il diritto di L. 15 sara' pagato una sola volta, indipendentemente dal numero degli sbarchi e tolto: degli imbarchi effettuati nelle diverse localita' aggiunto: imbarchi effettuati, entro gli indicati limiti, dallo stesso passeggeroaggiunto: .

aggiunto: Lo sbarco o l'imbarco avvenuto in porto estero deve esplicitamente risultare, all'atto della liquidazione del diritto di L. 15, da apposita dichiarazione o da qualsiasi altro documento rilasciato dall'autorita' consolare italiana o dalla autorita' portuale estera. In attesa di tale atto si procede ugualmente alla liquidazione del diritto di L. 15, depositando contemporaneamente, a garanzia, altre L. 25 per ogni passeggero sbarcato o che intenda riprendere imbarco in porto estero. Il deposito verra' restituito appena comprovato lo sbarco o l'imbarco avvenuto all'estero.

aggiunto: Lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri cui si riferisce il presente articolo va esente da ogni altra tassa imposta per dette operazioni in alcuni porti del Regno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art23bis · fonte del testo

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