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[1]((Le navi nazionali, e le estere equiparate, provenendo dall'estero avranno facolta' di pagare, invece della tassa di ancoraggio, un diritto di L. 15 per ogni passeggero, che, sbarcando temporaneamente nel Regno, riprenda imbarco, sulla stessa nave e nel medesimo viaggio, in altro scalo nazionale o nel primo scalo successivo estero, o che, sbarcando temporaneamente nell'ultimo scalo fatto all'estero, riprenda imbarco nel Regno.
[2]L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalla tassa ridotta e dal diritto di L. 40 che fossero dovuti in base all'articolo precedente per le merci imbarcate o sbarcate, e per i passeggeri sbarcati definitivamente o imbarcati per la prima volta nello Stato.
[3]Il diritto di L. 15 sara' pagato una sola volta, indipendentemente dal numero degli sbarchi e imbarchi effettuati, entro gli indicati limiti, dallo stesso passeggero.
[4]Lo sbarco o l'imbarco avvenuto in porto estero deve esplicitamente risultare, all'atto della liquidazione del diritto di L. 15, da apposita dichiarazione o da qualsiasi altro documento rilasciato dall'autorita' consolare italiana o dalla autorita' portuale estera. In attesa di tale atto si procede ugualmente alla liquidazione del diritto di L. 15, depositando contemporaneamente, a garanzia, altre L. 25 per ogni passeggero sbarcato o che intenda riprendere imbarco in porto estero. Il deposito verra' restituito appena comprovato lo sbarco o l'imbarco avvenuto all'estero.
[5]Lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri cui si riferisce il presente articolo va esente da ogni altra tassa imposta per dette operazioni in alcuni porti del Regno)).
Testo in vigore dal 19 dicembre 1936 al 10 agosto 1947
