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[1]Per gli scafi delle navi mercantili di mare, dei laghi e dei fiumi, nazionali od estere, costruiti in Italia, e' accordato un compenso di costruzione per ogni tonnellata di stazza lorda di lire 77 per gli scafi di ferro e di acciaio, e di lire 17,50 per quelli di legno.

[2]Per ottenere questo compenso le dette navi dovranno essere inscritte nella 1ª classe del Registro italiano, o di quegli altri Registri nazionali, che, con decreto Reale, sentito il Comitato pei disegni delle navi, saranno pareggiati al Registro italiano per gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo.

[3]Per le navi da guerra commesse da stranieri ai cantieri nazionali non sono concessi i compensi di costruzione contemplati nel presente capo; pero' saranno restituiti i dazi pagati per la introduzione dall'estero dei materiali impiegati nella costruzione degli scafi, delle macchine, delle caldaie, degli apparecchi ausiliari, nonche' per gli oggetti di armamento, di dotazione e di ricambio, ed in genere per tutto quanto occorre per l'allestimento di dette navi.

[4]Per gli scafi di navi da guerra commessi dal Governo del Re ai cantieri nazionali e per le macchine, le caldaie, gli apparecchi ausiliari di bordo, gli oggetti di dotazione e di ricambio destinati alle stesse navi, la Regia marina nello stabilire il prezzo a pagarsi in confronto dei prezzi che si pagano all'estero, mettera' in conto l'ammontare dei dazi doganali pei materiali da impiegarsi nell'esecuzione dei suddetti lavori.

[5]I compensi accordati dal presente articolo agli scafi di ferro o acciaio, saranno ridotti del 10 per cento se nella costruzione degli scafi medesimi venissero impiegati, per meno di tre quarti, materiali di fabbrica nazionale.

[6]COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 NOVEMBRE 1900, N. 377, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 1901, N. 176.

[7]Nessun compenso e' dovuto per gli scafi di ferro, acciaio, o legno, di qualunque portata non destinati alla navigazione, ma riservati al servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi e dei fiumi, come draghe e bette, rimorchiatori senza coperta, barche cisterne, pontoni, barche e battelli, boe e gavitelli. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 giugno 1906, n. 260

4

La L. 28 giugno 1906, n. 260 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, concernente i provvedimenti stessi, sono, colle modificazioni di cui negli articoli seguenti, prorogate fino al 30 giugno 1908".

Testo in vigore dal 13 luglio 1906 al 1 luglio 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1906

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1901 al 13 luglio 1906.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 giugno 1906, n. 260

    La L. 28 giugno 1906, n. 260 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, concernente i provvedimenti stessi, sono, colle modificazioni di cui negli articoli seguenti, prorogate fino al 30 giugno 1908".

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urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art2 · fonte del testo

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