Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1906 al 1 luglio 1911. Leggi il testo vigente →
[1]Il premio, di cui all'articolo 12, sara' dovuto dall'ultimo porto nel quale si fanno operazioni di commercio fino al porto di arrivo.
[2]Il numero delle miglia percorse sara' calcolato secondo la distanza compresa tra i porti di partenza e di arrivo, computata sulla linea diretta marittima. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1906, n. 260
4La L. 28 giugno 1906, n. 260 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, concernente i provvedimenti stessi, sono, colle modificazioni di cui negli articoli seguenti, prorogate fino al 30 giugno 1908".
Testo in vigore dal 13 luglio 1906 al 1 luglio 1911
