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[1]Il premio, di cui all'articolo 12, sara' dovuto dall'ultimo porto nel quale si fanno operazioni di commercio fino al porto di arrivo.
[2]Il numero delle miglia percorse sara' calcolato secondo la distanza compresa tra i porti di partenza e di arrivo, computata sulla linea diretta marittima.
Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 13 luglio 1906
