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[1]E' accordato, a partire dalla promulgazione della presente legge, ed alle condizioni stabilite dai successivi articoli 13 e 14, un premio di navigazione alle navi nazionali a vela ed a vapore:

  • a)quando compiano viaggi fra punti al di la' del canale di Suez o dello stretto di Gibilterra, o che partendo da un porto dei mari di tutto il Mediterraneo, compresi il mar di Marmara, mar Nero, mare di Azoff o del Danubio, passino il canale o lo stretto sovra indicati, ovvero li ripassino tornando in Mediterraneo;
  • b)quando compiano viaggi fra i porti di tutto il Mediterraneo, compresi il mar di Marmara, mar Nero, mare di Azoff o del Danubio, esclusi pero' quelli eseguiti fra i porti dello Stato; 1
  • c)alle navi a vapore e' concesso un premio di navigazione anche quando compiono viaggi fra i porti dello Stato. 1

[2]Tale premio e' stabilito per ogni tonnellata di stazza lorda e per ogni mille miglia di percorso nelle misure seguenti:

[3]1° Per i viaggi di cui alla lettera a, centesimi 80 per il primo triennio di eta' delle navi, con decrescenza per ogni triennio di eta' successivo di contesimi 10 per i piroscafi e centesimi 15 per i velieri.

[4]Quando per effetto di questa graduale diminuzione il premio sara' ridotto per i velieri a centesimi 20, esso sara' mantenuto costante in tale misura fino alla scadenza della concessione;

[5]2° Per i viaggi indicati alle lettere b e c il premio sara' eguale ai due terzi di quello stabilito nel precedente paragrafo.

[6]((COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 745)). 5

[7]Il Ministro della marina potra' accordare l'aumento del 50 per cento sui premi di navigazione ai piroscafi di costruzione nazionale, i quali raggiungono la velocita' di almeno 16 miglia all'ora in pieno carico e per una corsa di 12 ore. Questo aumento sara' pagato sui capitoli del bilancio della marina relativi al servizio militare. 4

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio Decreto 16 novembre 1900, n. 377, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 1901, n. 176, ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "La riduzione di un terzo del premio per i viaggi di cui all'articolo 12, lettere b e c della suddetta legge 23 luglio 1896, n. 318, e' abrogata".

L. 28 giugno 1906, n. 260

4

La L. 28 giugno 1906, n. 260 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, concernente i provvedimenti stessi, sono, colle modificazioni di cui negli articoli seguenti, prorogate fino al 30 giugno 1908".

L. 13 luglio 1911, n. 745

5

La L. 13 luglio 1911, n. 745 ha disposto (con l'art. 25, commi 1 e 2) che dal 1° luglio 1911 restano abrogate le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, salvo quanto e' disposto dall'art. 23 che abroga il comma 3 dell'art. 12.

Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1906 al 1 luglio 1911. 53 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Per i viaggi di cui alla lettera a destinati al trasporto di emigranti non sara' pagato il premio quando sia legalmente constatato che gli armatori abbiano contravvenuto alle prescrizioni legislative e regolamentari ora vigenti ed a quelle che fossero in seguito stabilite a guarentigia dell'igiene, della sicurezza e della bonta' dei trasporti medesimiaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 745.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1911, n. 745

    La L. 13 luglio 1911, n. 745 ha disposto (con l'art. 25, commi 1 e 2) che dal 1° luglio 1911 restano abrogate le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, salvo quanto e' disposto dall'art. 23 che abroga il comma 3 dell'art. 12.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art12 · fonte del testo

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