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[1]E' accordato, a partire dalla promulgazione della presente legge, ed alle condizioni stabilite dai successivi articoli 13 e 14, un premio di navigazione alle navi nazionali a vela ed a vapore:
- a)quando compiano viaggi fra punti al di la' del canale di Suez o dello stretto di Gibilterra, o che partendo da un porto dei mari di tutto il Mediterraneo, compresi il mar di Marmara, mar Nero, mare di Azoff o del Danubio, passino il canale o lo stretto sovra indicati, ovvero li ripassino tornando in Mediterraneo;
- b)quando compiano viaggi fra i porti di tutto il Mediterraneo, compresi il mar di Marmara, mar Nero, mare di Azoff o del Danubio, esclusi pero' quelli eseguiti fra i porti dello Stato;
- c)alle navi a vapore e' concesso un premio di navigazione anche quando compiono viaggi fra i porti dello Stato.
[2]Tale premio e' stabilito per ogni tonnellata di stazza lorda e per ogni mille miglia di percorso nelle misure seguenti:
[3]1° Per i viaggi di cui alla lettera a, centesimi 80 per il primo triennio di eta' delle navi, con decrescenza per ogni triennio di eta' successivo di contesimi 10 per i piroscafi e centesimi 15 per i velieri.
[4]Quando per effetto di questa graduale diminuzione il premio sara' ridotto per i velieri a centesimi 20, esso sara' mantenuto costante in tale misura fino alla scadenza della concessione;
[5]2° Per i viaggi indicati alle lettere b e c il premio sara' eguale ai due terzi di quello stabilito nel precedente paragrafo.
[6]Per i viaggi di cui alla lettera a destinati al trasporto di emigranti non sara' pagato il premio quando sia legalmente constatato che gli armatori abbiano contravvenuto alle prescrizioni legislative e regolamentari ora vigenti ed a quelle che fossero in seguito stabilite a guarentigia dell'igiene, della sicurezza e della bonta' dei trasporti medesimi.
[7]Il Ministro della marina potra' accordare l'aumento del 50 per cento sui premi di navigazione ai piroscafi di costruzione nazionale, i quali raggiungono la velocita' di almeno 16 miglia all'ora in pieno carico e per una corsa di 12 ore. Questo aumento sara' pagato sui capitoli del bilancio della marina relativi al servizio militare.
Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 24 maggio 1901
